Descrizione
Il 16 giugno 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
L’acconto per l’anno 2023, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e le detrazioni approvate dal Comune per il 2023 consultabili in allegato.
Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno 2023, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.
SOGGETTI PASSIVI
È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Per il calcolo dei mesi dell’anno (nei quali si è protratto il possesso) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell’immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
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Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2023, 17:18